La legge di bilancio 2021 e successivamente la L.215/2021 hanno introdotto modifiche nella comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere per le quali si rimanda alla circolare allegata.

In questa circostanza ci preme comunicarVi quanto segue:
 
Per le operazioni con l’estero effettuate dal 1.7.2022  sarà obbligatorio emettere l’autofattura in formato elettronico. 

Attualmente, quando si riceve una fattura estera (o con reverse charge) bisogna:

  • registrarla in contabilità nel registro acquisti;
  • integrarla aggiungendo l’iva;
  • registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l’operazione neutra ai fini iva.

Se sei una ditta con contabilità interna, già conosci questo meccanismo. Se invece ti affidi a un commercialista per la registrazione delle fatture, è il commercialista stesso a effettuare questa operazione in fase di registrazione delle tue fatture.

Come funzionerà dal 1° luglio 2022?

Quando si riceverà una fattura estero (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica.

Campo “codice destinatario”. Dovete indicare i vostri dati per la ricezione delle fatture elettroniche. Quindi potete indicare alternativamente:

  • il vostro codice destinatario;
  • il codice generico formato da solo 7 zeri: 0000000 .

Campo “Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:

  • TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano)
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente quindi in uno dei Paesi della Comunità Europea)
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta)

Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE

Quali sono le tempistiche?

Per quanto riguarda l’integrazione il soggetto cessionario o committente residente nel nostro Paese è tenuto ad integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Ovviamente lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti .
Cordiali saluti
Studio Caizzone