Il Decreto Legislativo n. 139/2015 ha introdotto il nuovo articolo 2435-ter codice civile, il quale suona:

Articolo 2435 ter – Bilancio delle micro-imprese.

Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”.

A partire dal 1° gennaio 2016, assistiamo all’introduzione del nuovo schema di bilancio per le cosiddette ‘micro-imprese’, che come indicato da Unioncamere, rappresenta “una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese”.

Come indicato dal testo normativo dell’articolo 2435-ter c.c. sopra riportato, sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio ovvero, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti indicati nella Tabella che segue:

Limiti di riferimento

Valore

ATTIVO dello Stato Patrimoniale

Euro 175.000,00

RICAVI delle Vendite e Prestazioni

Euro 350.000,00

Dipendenti occupati in media nell’esercizio

5

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  • del Rendiconto Finanziario;
  • della Nota Integrativa, se in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative al numero e al valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2427 c.c., n. 9) e all’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati (art. 2427 c.c., n. 16);
  • della Relazione sulla Gestione, se in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (art. 2428 c.c., n. 3) e sul numero ed il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428 c.c., n. 4).

In definitiva, il bilancio d’esercizio delle micro-imprese può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, aventi forma, struttura e contenuti del bilancio redatto in forma abbreviata, con le integrazioni informative sopra riportate.

Le società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese possono comunque presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario: in tal caso potranno predisporre il bilancio in forma abbreviata, ovvero presentare il bilancio in forma ordinaria.

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-ter.

Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c., saranno tenute a redigere, a seconda dei casi:

a) il bilancio in forma abbreviata (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2435-bis c.c.);

o il bilancio in forma ordinaria (ai sensi di quanto previsto dall’art. 2423 e seguenti c.c.).